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Statuto

Statuto

Art. 1

Denominazione e sede

Si costituisce, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Associazione Culturale denominata “MAECENATES”.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, indipendente, apartitica e aconfessionale.

L’Associazione ha sede in Verona, via Amatore Sciesa, 25. L’eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo, con l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Maecenates potrà inoltre istituire altre sedi operative dove il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.

Gli organi dell’Associazione possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede.

Art. 2

Statuto

L’Associazione ha piena autonomia statutaria e gestionale ed è disciplinata dal presente Statuto, agendo nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

Art. 3

Finalità

Maecenates esclude dalla propria attività ogni fine di lucro. Persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale favorendo il mecenatismo al fine di supportare la crescita artistica e professionale dei giovani di età inferiore ai 30 anni compiuti, nell’ambito delle arti performative, segnatamente la danza, la musica, il canto e la recitazione.

Art. 4

Modalità per il perseguimento degli scopi istituzionali

4.1. Per raggiungere le proprie finalità Maecenates si impegnerà per incentivare, organizzare e gestire attività di raccolta di fondi che permettano ai suddetti giovani di finanziare la propria formazione e/o percorso artistico. Pertanto l’Associazione lavorerà attivamente per:
• promuovere, incentivare, sviluppare lo spirito del mecenatismo in Italia e all’estero;
• identificare le persone fisiche o giuridiche interessate a supportare le arti performative;
• verificare il loro interesse a finanziare il percorso professionale dei giovani artisti;
• predisporre e gestire metodi e strumenti per la raccolta di fondi in favore dei giovani artisti (ad esempio strumenti di crowdfunding, donazioni, sponsorizzazioni, borse di studio, eventi, ecc.), la loro messa a disposizione ed il corretto utilizzo.
4.2. Maecenates agevolerà tutte le iniziative atte a finanziare e favorire la crescita artistica dei giovani, valutando di volta in volta anche le possibilità di un proprio intervento diretto in loro favore con utilizzo di fondi di proprietà.
Verrà posta una particolare attenzione verso soggetti giovani, soprattutto se svantaggiati, che esprimano “talento e/o un alto potenziale”, definibili tali in base a valutazioni terze e autorevoli. Esempi non esaustivi di tali valutazioni potrebbero essere il conseguimento di certificazioni o titoli di rilievo, o il fatto di essere stati selezionati da scuole e/o istituzioni di pregio riconosciuto a livello nazionale e internazionale per la frequenza di corsi di studio, stage o altre esperienze. Sarà compito del Consiglio Direttivo stabilire tempo per tempo le linee guida e selezionare di volta in volta i singoli progetti appartenenti a questa categoria di soggetti.
4.3. L’Associazione inoltre, coerentemente con la finalità di fondo di sostenere lo sviluppo delle arti performative, si farà parte attiva per promuovere tutte le iniziative condotte nel campo delle arti performative ed il loro eventuale finanziamento.
Si citano a titolo di esempio, in modo non esaustivo:
• corsi di formazione di diverso livello e stile e stages di perfezionamento;
• eventi teatrali, cinematografici e musicali, festival, rassegne, saggi e concorsi;
• centri di documentazione per il Teatro, il Cinema, la Danza, la Musica e l’Arte in genere, a servizio dei Soci e dei cittadini;
• viaggi culturali o di approfondimento artistico, sotto l’organizzazione di Enti autorizzati;
• manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, attività e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali e artistici;
• unitamente all’attività culturale di settore, attività secondarie di carattere commerciale volte sempre al raggiungimento degli scopi sociali, tramite l’esecuzione di attività autorizzate, produzione e vendita di pubblicazioni culturali, gadgets di propaganda, convenzioni di sponsorizzazione, ecc.;
• stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali, per la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
• attività di pubblicazione e promozione editoriale;
• coinvolgimento del mondo della scuola a tutte le attività svolte;
• promozione e organizzazione di ogni forma di volontariato, nell’ambito delle finalità del presente Statuto.
4.4. Per il raggiungimento di dette finalità Maecenates potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti. E’ comunque vietato tutelare o promuovere interessi economici, politici o sindacali o di categoria.

Art. 5

Membri dell’Associazione

L’Associazione è costituita dai suoi Associati, in numero illimitato. Possono essere Associati tutti coloro i quali condividano gli scopi dell’Associazione. Nell’Associazione sono presenti quattro categorie di Soci:
• Soci Ordinari;
• Soci Juniores (fino ai 26 anni);
• Soci Sostenitori;
• Soci Benemeriti.
Sono “Soci Ordinari”, compresi i fondatori, le persone fisiche e giuridiche che, facendone richiesta e versando la quota associativa, con delibera del Consiglio Direttivo vengono ammesse a far parte dell’Associazione.
Gli aderenti di età inferiore ai ventisei anni sono inseriti nella speciale categoria dei “Soci Juniores” e hanno gli stessi diritti e i medesimi doveri dei soci ordinari.
Sono “Soci Sostenitori” coloro che, pur non partecipando direttamente alle attività dell’Associazione, ne sostengono le finalità e le progettualità tramite il versamento della quota associativa pari a quella versata dai Soci Ordinari, a cui si possono aggiungere eventuali ulteriori contribuzioni volontarie e straordinarie.
Sono “Soci Benemeriti” coloro che hanno acquisito particolari meriti nel campo artistico e culturale e che abbiano apportato contributi significativi e di particolare rilevanza all’Associazione. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo con decisione presa all’unanimità e non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa.
Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 6

Ammissione di Enti e Associazioni

Possono essere Soci dell’Associazione, oltre alle persone fisiche, anche persone giuridiche, enti e associazioni di qualsiasi natura che svolgano attività analoga o connessa a quella propria dell’Associazione, ovvero utili in qualsiasi modo agli scopi dell’Associazione.

Art. 7

Modalità associative

Per diventare Socio Ordinario è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, indicando i propri dati anagrafici, compresa professione e codice fiscale, e versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo stesso. Per l’adesione all’Associazione di membri di età inferiore ai 18 anni è necessaria l’autorizzazione di un genitore o di un tutore.

Sull’ammissione dei Soci Ordinari, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo non necessitano di motivazioni. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci Ordinari in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il Socio può sempre recedere dall’Associazione ai sensi dell’art. 24 C.C., con comunicazione scritta da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 8

Diritti e doveri degli Associati

La parità di Socio si intende piena e assoluta, con parità di diritti e di doveri, senza alcuna limitazione e distinzione tra i Soci. Le Associazioni e gli Enti Associati sono rappresentati dal legale rappresentante.

Tutti gli Associati hanno diritto di:

  • essere informati sulle attività promosse dall’Associazione, parteciparvi e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e trarne copia;
  • presentare agli organismi sociali eventuali osservazioni e indicazioni inerenti la gestione sociale e le possibili attività da svolgere;
  • partecipare all’Assemblea, precisando che tuttavia solo i Soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Ciascun Associato maggiorenne ha diritto ad un voto.

Tutti gli Associati hanno l’obbligo di:

  • osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organismi sociali;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la rispettiva quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo (fatta esclusione per i Soci Benemeriti).

Art. 9

Perdita della qualità di Associato

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la qualità di Associato si perde per:

  • dimissioni volontarie presentate al Presidente dell’Associazione;
  • esclusione in seguito al mancato versamento della quota associativa annua entro tre mesi dall’inizio del nuovo anno associativo;
  • espulsione in seguito a comportamenti pregiudizievoli agli scopi, allo Statuto o al patrimonio dell’Associazione.

L’espulsione dall’Associazione, su relazione motivata e firmata da almeno tre Soci maggiorenni, è deliberata, a maggioranza dei componenti e con voto segreto, dal Consiglio Direttivo. Tale delibera, debitamente motivata, verrà verbalizzata sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo e comunicata all’interessato a mezzo di lettera raccomandata. Il Socio escluso, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione, potrà ricorrere all’Assemblea dei Soci la quale deciderà inappellabilmente alla sua prima riunione, a semplice maggioranza dei presenti. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Chi per qualsiasi motivo recede dall’Associazione non ha diritto alcuno sul patrimonio. Un Associato che abbia dato le dimissioni o sia stato escluso dall’Associazione può essere riammesso solo con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente dell’Associazione;
• Organo di controllo (eventuale);
• Organo di revisione (eventuale).

Art. 11

Requisiti per la nomina negli organi dell’Associazione, conflitto di interessi, decadenza ed esclusione

11.1. Possono ricoprire cariche negli organi dell’Associazione tutti i Soci maggiorenni.

11.2. Non può ricoprire cariche nell’Associazione e, se già nominato, decade:

  • chiunque si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’articolo 2382 del Codice Civile;
  • chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • colui al quale sia stata applicata, su richiesta delle parti, pena per delitto non colposo.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice Civile.

11.3. Nel caso in cui uno dei componenti degli organi si trovi in una situazione di conflitto con l’interesse dell’Associazione, costui deve darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e agli organi di controllo e revisione, se nominati, e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

Se il conflitto di interessi non è limitato ad un singolo specifico atto, il componente è sospeso dalla carica. Se il conflitto di interessi è permanente il componente decade. La mancata comunicazione, accertata dal Consiglio Direttivo, comporta la decadenza.

11.4. Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti per la nomina e la mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità determinano la decadenza dalla carica.

Decadono altresì i componenti degli organi collegiali che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza.

Sono cause di esclusione il mancato rispetto di norme statutarie e regolamentari, nonché il compimento di atti che arrechino danno al fondo comune od al buon nome dell’Associazione.

11.5. L’esclusione da una carica negli organi di Maecenates, su relazione motivata e firmata da almeno tre membri del Consiglio Direttivo, è deliberata, a maggioranza dei componenti e con voto segreto, dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Componenti degli organi: compensi, rimborsi ed indennità

Ai componenti degli organi di Maecenates non spettano abitualmente compensi o indennità, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci può determinare che, agli organismi direttivi vengano corrisposti degli emolumenti quando ciò si renda necessario in relazione all’impegno e alla responsabilità che l’attività svolta comporta. Non si possono corrispondere compensi per collaborazioni non direttamente finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali, per un valore eccedente il 10% delle entrate di ciascun esercizio annuale.

Maecenates potrà avvalersi dell’opera di collaboratori esterni o di soci per il raggiungimento dei propri fini sociali, stipulando di volta in volta singoli contratti o convenzioni per prestazioni professionali specifiche autorizzate dal Consiglio Direttivo. I rapporti tra l’Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall’organizzazione.

Art. 13

Assemblea degli Associati: convocazione e delibere

L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci.

Si riunisce almeno una volta all’anno, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure quando ne faccia richiesta scritta, su specifici argomenti, almeno un decimo degli Associati. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente.

E’ convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare a tutti gli Associati, a tutti i Consiglieri ed a tutti i revisori, se nominati, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, o anche per via telefonica tramite l’invio di messaggistica scritta al recapito risultante dal Libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea può riunirsi in qualunque luogo.

Art. 14

Assemblea degli Associati: compiti specifici

L’Assemblea degli Associati:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • delibera su argomenti posti all’Ordine del Giorno;
  • ratifica o meno gli atti di sua competenza posti in essere dal Consiglio Direttivo in situazioni di urgenza;
  • delibera sulla compravendita, locazione, gestione, comodato d’uso, ecc. di immobili;
  • delibera sull’eventuale compenso da corrispondere al Presidente e/o agli altri membri degli organi sociali, su proposta del Consiglio Direttivo;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 15

Assemblea degli Associati: validità e delibere

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente. In assenza di ambedue la maggioranza dell’Assemblea elegge chi deve presiederla. Il Segretario ne cura la verbalizzazione. Il verbale, dopo essere stato letto, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei Soci. In seconda convocazione, l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli Associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’Associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei Soci (maggioranza inderogabile).

Art. 16

Consiglio Direttivo: composizione, nomina, durata del mandato

L’Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri, eletti dall’Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni dalla data della nomina e sono rieleggibili al massimo per tre mandati. E’ ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di Associati.

Nel corso del triennio un Consigliere può presentare le sue dimissioni scritte al Presidente; in tal caso verrà sostituito con il primo non eletto o, in sua assenza, il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di un nuovo Consigliere. Qualora risulti dimissionaria la metà più uno dei Consiglieri, si dovrà provvedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri scaduti restano in carica fino a quando non sia avvenuta la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Qualora nel corso del triennio si rendessero necessarie delle sostituzioni, i Consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Consiglio Direttivo: poteri

Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione e del perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione. Svolge ogni attività necessaria a tale scopo, indirizza l’attività dell’Associazione e ne verifica i risultati. Esercita ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione che non risulti espressamente riservato, dalla legge o dal presente Statuto, ad altro organo dell’Associazione.

In particolare al Consiglio Direttivo spettano i poteri di:

  • promuovere tutte le iniziative e adottare tutti i provvedimenti atti al conseguimento delle finalità istituzionali nel rispetto degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea dei Soci;
  • determinare gli obiettivi di Maecenates, le priorità, gli indirizzi operativi, nonché i programmi, anche pluriennali, di attività, individuando i settori ai quali destinare le risorse disponibili;
  • controllare l’applicazione dello Statuto e delle norme emanate all’interno dell’Associazione;
  • deliberare sulla convocazione dell’Assemblea dei Soci;
  • deliberare sull’esclusione degli Associati;
  • nominare all’unanimità i Soci Sostenitori e Benemeriti;
  • nominare al suo interno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere/Responsabile amministrativo;
  • deliberare sui provvedimenti disciplinari di sua competenza (decadenza dei dirigenti);
  • determinare l’ammontare della quota associativa annuale da corrispondere da parte dei Soci;
  • proporre all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche dello Statuto o lo scioglimento della Associazione;
  • assumere, licenziare e amministrare il personale dipendente;
  • deliberare in caso di urgenza su questioni di competenza dell’Assemblea dei Soci da sottoporre successivamente a ratifica di quest’ultima;
  • formulare i Regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

amministrare i proventi dell’Associazione e predisporre annualmente il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione e il rendiconto consuntivo e preventivo.

Art. 18

Consiglio Direttivo: convocazioni e delibere

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, almeno due volte l’anno, oppure su richiesta di almeno tre consiglieri, o di 2/3 dei Soci, o degli organi di controllo, se nominati.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno ed essere inviato con qualunque mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione a tutti i Consiglieri ed a tutti i revisori contabili, se nominati, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni liberi prima della riunione. E’, comunque, valida la riunione totalitaria, anche senza formale convocazione, quando risultino presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e tutti i revisori, se nominati.

Il Consiglio Direttivo formalmente convocato è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, provvede alla nomina al suo interno del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere/Responsabile amministrativo.

Il Vicepresidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed ha la funzione di sostituire il Presidente, nell’esercizio di ogni sua funzione, in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

Il Segretario è eletto all’interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive il verbale insieme al Presidente. Coadiuva il Presidente.

Delle sedute viene redatto apposito verbale che viene letto e approvato dal Consiglio, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle riguardanti le persone, per le quali anche uno solo dei componenti richieda il voto segreto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, persone estranee allo stesso che, di volta in volta, il Consiglio Direttivo ritenga opportuno invitare.

Art. 19

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Art. 20

Organo di controllo

E’ nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei  principi  di  corretta  amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • monitora l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 13. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21

Organo di Revisione legale dei conti

E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 22

Risorse economiche per il perseguimento degli scopi istituzionali

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali l’Associazione può disporre di:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Maecenates amministra il proprio fondo comune per il perseguimento delle finalità previste dal presente Statuto, operando nel rispetto dei principi di economicità della gestione, secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore economico ed ottenerne un’adeguata redditività.

Art. 23

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24

Libri e scritture contabili

L’Associazione tiene i libri degli Associati, delle adunanze dell’Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo, e degli altri organi, se nominati. L’Associazione tiene inoltre eventuali altri libri o registri che si rendano obbligatori in relazione all’attività esercitata e in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio; viene sottoposto alla supervisione degli organi di controllo e di revisione, se nominati, e quindi all’Assemblea ordinaria dei Soci che lo approva entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

 

Letto firmato e sottoscritto.

Verona, 7/1/2019